Risposte alle domande frequenti

Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC)

La domanda deve essere firmata digitalmente e presentata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma www.farelazio.it
Si, è possibile delegare un soggetto terzo alla sottoscrizione digitale e presentazione della domanda tramite un atto di procura, in forma di scrittura privata o atto pubblico notarile
La procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo per la presentazione della domanda di finanziamento, può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. La procura così conferita varrà esclusivamente per la trasmissione della domanda, ma non ai fini dell’eventuale successiva stipula del contratto di finanziamento (da effettuarsi anche questa con firma digitale). Per la sottoscrizione del contratto la procura dovrà essere redatta con atto pubblico tramite notaio o, in alternativa, il potere di firma del procuratore dovrà risultare dallo statuto della società/impresa
La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di protocollazione online sulla piattaforma www.farelazio.it
Per la verifica del requisito dell’esposizione complessiva, si considerano esclusivamente le operazioni di tipo rateale, con scadenza fissata per contratto e senza una fonte di rimborso predeterminata (ad es. prestiti personali, mutui, finanziamenti, leasing), riconducibili all’attività economica esercitata dal soggetto richiedente. Pertanto, sono escluse dal cumulo le operazioni concernenti la sfera personale dal soggetto richiedente (ad es. finanziamento per l’acquisto di immobili residenziali quali la prima casa) nel caso di libero professionista, ditta individuale, società di capitali a socio unico, a condizione che il soggetto richiedente fornisca apposita documentazione giustificativa relativa alle operazioni in essere, dalla quale si evinca l’estraneità delle medesime rispetto all’attività economica esercitata. Resta inteso che il Soggetto gestore tiene conto dell’indebitamento complessivo del soggetto richiedente ai fini della valutazione del merito creditizio.
Si, è possibile presentare la domanda. La variazione di attività economica dovrà tuttavia risultare al momento dell’erogazione del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio concesso
I soggetti beneficiari devono essere costituiti da almeno 36 mesi alla data di presentazione della domanda. Per le ditte individuali, la data di costituzione corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Il requisito dei trentasei mesi viene verificato con riferimento alla data di costituzione, che corrisponde: a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo; c) per le società di capitali, i consorzi e le reti di imprese con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; d) per i liberi professionisti, con la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”. A completamento di tale requisito, il soggetto richiedente deve comunque essere in possesso di “storia finanziaria”. Deve dunque poter produrre documentazione contabile (bilancio, dichiarazione dei redditi) relativa agli ultimi due anni di attività, al fine della corretta valutazione, da parte del soggetto gestore, della capacità di rimborso del finanziamento.
No, sono ammissibili esclusivamente la spese sostenute successivamente la data della domanda.
Tutte le tipologie di autovetture e mezzi di trasporto non sono considerate spese ammissibili (ad esclusione degli interventi dedicati al trasporto pubblico non di linea di cui alla Sezione IV – Sezione regionale Trasporto non di linea), come previsto all’art. 5 dell’Avviso
No, i beni oggetto dell’investimento devono essere nuovi di fabbrica
No, non è possibile sostituire i preventivi. Le spese considerate come non ammissibili sono stralciate in fase istruttoria. In fase di rendicontazione è eventualmente possibile presentare spese sostenute differenti rispetto a quanto preventivato in domanda, purché ammissibili, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 dell’Avviso.
Si. Come previsto all’art. 7 dell’Avviso, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 Euro.
No, il finanziamento deve essere rimborsato entro un massimo di trentasei mesi, che possono eventualmente includere tra uno e dodici mesi di preammortamento, qualora sia stata scelta una durata pari o superiore a ventiquattro mesi.
Le richieste di finanziamento sono deliberate entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione o ritardi nella ricezione del DURC. L’erogazione del finanziamento, in caso di esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità, viene effettuata entro 45 giorni dalla contrattualizzazione del finanziamento
Al momento della predisposizione del contratto di finanziamento, la minuta riporterà i dati del/dei firmatario/i della domanda di agevolazione. Il Gestore effettuerà la verifica dei poteri di firma in capo a tale/i soggetto/i, che dovrà/dovranno sottoscrivere il contratto digitalmente. Qualora il gestore non dovesse riscontrare idonei poteri di firma in capo al/ai sottoscrittore/i della domanda, il richiedente dovrà fornire al gestore opportuna documentazione giustificativa dei poteri di firma (ad esempio procura conferita con atto pubblico notarile).
Non è previsto un format di conto economico previsionale. È sufficiente un prospetto, relativo all’anno successivo all’esercizio in corso o post programma, che contenga le principali voci del conto economico di cui all’art. 2425 del Codice Civile.
I liberi professionisti sono tenuti a produrre copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e un prospetto economico relativo all’anno successivo all’esercizio in corso o post programma.
Come indicato all’art. 11 dell’Avviso, la documentazione economica di progetto (ad es. preliminare di vendita, computo metrico, preventivi, bozza di contratto, lettere di incarico) relativa all’investimento da realizzare è obbligatoria in fase di presentazione della domanda. Tali giustificativi devono essere completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di consegna e dei termini di pagamento.
I preventivi devono avere la firma del fornitore, ma non devono essere sottoscritti per accettazione dal richiedente. Tenuto conto che per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”, in caso di preventivo firmato per accettazione si configurerebbe un investimento avviato prima della presentazione della domanda.

Domanda di ammissione al Fondo Rotativo Piccolo Credito - Sezione V – “EMERGENZA COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”

Dal 10 Aprile sulla piattaforma www.farelazio.it è possibile compilare e firmare le domande di agevolazione, che tuttavia potranno essere protocollate, sempre tramite la piattaforma www.farelazio.it, solo a partire dalle ore 10.00 del 20 Aprile.
La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di protocollazione on line sulla piattaforma www.farelazio.it.
SI. Per poter compilare la domanda è necessario registrarsi alla piattaforma www.farelazio.it accedendo nella sezione REGISTRATI ed inserendo le informazioni richieste. Al termine della registrazione il richiedente riceverà prima una mail per la conferma dei dati inseriti e successivamente una nuova mail con le credenziali di accesso che gli permetteranno di entrare in AREA RISERVATA (nella Home page, in alto a destra) e compilare la domanda
SI. Per compilare la domanda in una qualsiasi pagina della piattaforma www.farelazio.it si deve accedere con le proprie credenziali all’AREA RISERVATA (in alto a destra).
Dopo aver inserito le credenziali nell’AREA RISERVATA si accede direttamente alla schermata “Elenco domande di ammissione”. Il primo box di colore azzurro è quello relativo alla Domanda di ammissione al Fondo Rotativo Piccolo Credito Sezione V- Emergenza COVID- 19- Finanziamenti per la liquidità delle MPMI.
Per iniziare la compilazione è necessario cliccare su “Compila nuova domanda” e seguire le istruzioni della piattaforma.
NO. La domanda deve essere compilata, firmata (funzioni già disponibili) e protocollata (a partire dalle ore 10 del 20 aprile 2020) esclusivamente online tramite la piattaforma www.farelazio.it.
NO. Data la gravità e la straordinarietà del contesto economico e considerando che il sostegno previsto dall’Avviso è finalizzato a far fronte ad una grave ed urgente situazione di difficoltà finanziaria del richiedente, la domanda è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Per la fase di compilazione e protocollazione della domanda la firma digitale non è necessaria. Se non si è possesso della firma digitale è consentito che la domanda generata dal sistema dopo la compilazione online sia sottoscritta con firma olografa e caricata sul portale seguendo la procedura indicata.
La firma digitale sarà comunque necessaria successivamente per la sottoscrizione del contratto di finanziamento. In tal caso il richiedente è tenuto, entro la data di sottoscrizione del contratto, che dovrà avvenire mediante firma digitale, a trasmettere copia della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it o tramite apposita funzionalità resa disponibile on-line sul portale http://www.farelazio.it
SI, con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, da allegare alla domanda, fermo restando che, per l’eventuale sottoscrizione del contratto di finanziamento sarà necessaria la firma digitale del legale rappresentante/titolare dell’impresa beneficiaria.
NO. La domanda va compilata sul portale
Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori è necessario autorizzare il trattamento dei dati personali (mediante apposito “flag”). E’ quindi possibile salvare la bozza e stampare il documento per verificarne il contenuto.
NO. E’ solamente necessario che il richiedente all’inizio della compilazione della domanda nella schermata “Informazioni impresa” in corrispondenza della forma giuridica selezioni dal menu a tendina “LIBERO PROFESSIONISTA”
Se non effettua tale scelta, continuano ad essere visibili i campi richiesti per l’impresa (es.: codici inps, sae, rea ecc.). Nel caso in cui tali campi dovessero comunque comparire, per procedere si può inserire il codice sae 430 IMPRESE PRODUTTIVE.
Per i liberi professionisti valgono le stesse regole delle imprese iscritte al Registro delle Imprese. In sede di domanda un libero professionista che svolge attività di impresa senza dipendenti potrà scegliere l’opzione “MICRO-IMPRESA”.
Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V del FRPC.
SI. Il richiedente può aver presentato richiesta di finanziamento per le finalità previste sulle altre sezioni già attive del Fondo Rotativo Piccolo Credito
E’ possibile il cumulo del finanziamento con prestiti agevolati alle imprese, coperti da garanzie esterne previsti dal DECRETO Liquidità a condizione che l’aiuto rientri nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Resta fermo il requisito di esposizione complessiva non superiore a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza

Riportiamo di seguito uno schema che riporta le differenze di inserimento codice fiscale/partita iva tra le diverse tipologie di richiedenti:

1. LIBERI PROFESSIONISTI: Dopo essersi registrati, creano una nuova domanda e la prima cosa che viene richiesta è l’inserimento del CODICE FISCALE (alfanumerico di 16 caratteri). Si aprirà una seconda schermata dove sarà salvato già il codice fiscale inserito in precedenza e dovranno aggiungere in un altro campo denominato PARTITA IVA il codice numerico a 11 cifre.

2. IMPRESE INDIVIDUALI: Dopo essersi registrati, creano una nuova domanda e la prima cosa che viene richiesta è l’inserimento del CODICE FISCALE (alfanumerico di 16 caratteri). Si aprirà una seconda schermata dove sarà salvato già il codice fiscale inserito in precedenza e dovranno aggiungere in un altro campo denominato PARTITA IVA il codice numerico a 11 cifre.

3. SOCIETA’ DI PERSONE/CAPITALI: Dopo essersi registrati, creano una nuova domanda e la prima cosa che viene richiesta è l’inserimento della PARTITA IVA (numerico di 11 cifre). Si aprirà una seconda schermata dove sarà salvato già la PARTITA IVA inserita in precedenza e dovranno ripetere lo stesso codice numerico in un altro campo denominato sempre PARTITA IVA.
In questo caso, inoltre, sarà richiesta la compilazione della compagine societaria e quindi andranno inseriti tutti i soci della società e per ognuno di essi (oltre alle informazioni generiche) dovrà essere indicato il codice fiscale (alfanumerico di 16 caratteri) e allegato il documento di identità.

Possono presentare domanda a valere sulla sezione V del FRPC, le MPMI, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di imprese aventi soggettività giuridica, la cui attività d’impresa è stata   danneggiata dall’emergenza COVID-19 e che:

  • abbiano fino a nove dipendenti;
  • siano costituite entro la data dell’8 marzo 2020;
  • al momento della presentazione della domanda risultino iscritte al Registro delle Imprese e abbiano Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, verificabile da idoneo titolo di disponibilità;
  • ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, al momento della domanda siano titolari di partita IVA attiva e abbiano Domicilio Fiscale nel Lazio, verificabile da idoneo titolo di disponibilità;
  • abbiano una esposizione complessiva limitata ad euro 100.000,00 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa;
  • abbiano un fabbisogno di liquidità pari ad almeno 10.000,00 Euro in conseguenza dei danni subiti.
L’intervento è rivolto alle imprese attive. E’ obbligatorio attestare nella domanda di aver subito danni a causa dell’emergenza COVID -19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività già in corso
NO. Sono ammissibili le imprese iscritte nel Registro delle Imprese Italiano e i Liberi Professionisti
Il numero dei dipendenti è verificato in termini di “Unità Lavorative Annue” (ULA) riferite al 2019.
Ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato 1 al Reg(UE) 651/2014, le Unità Lavorative Annue (ULA) sono gli “effettivi” che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.
Gli “effettivi” includono: i dipendenti che lavorano nell’impresa, le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa, i proprietari gestori, i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
La data di costituzione corrisponde: a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo; c) per le società di capitali, i consorzi e le reti di imprese con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; d) per i liberi professionisti, con la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”.
Per la verifica del requisito dell’esposizione complessiva, si considerano esclusivamente le operazioni di tipo rateale, con scadenza fissata per contratto e senza una fonte di rimborso predeterminata (ad es. prestiti personali, mutui, finanziamenti, leasing), riconducibili all’attività economica esercitata dal soggetto richiedente. Pertanto, sono escluse dal cumulo le operazioni concernenti la sfera personale dal soggetto richiedente (ad es. finanziamento per l’acquisto di immobili residenziali quali la prima casa) nel caso di libero professionista, ditta individuale, società di capitali a socio unico, a condizione che il soggetto richiedente fornisca apposita documentazione giustificativa relativa alle operazioni in essere, dalla quale si evinca l’estraneità delle medesime rispetto all’attività economica esercitata.
No, non è possibile partecipare alle agevolazioni previste dal Bando in questione in quanto i Finanziamenti sono concessi ai sensi del Regolamento 1407/2013 “de minimis” che come previsto all’articolo 1 – Campo di applicazione – comma 1 lettera b) esclude gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Si, solo se tale attività è svolta congiuntamente ad altra non esclusa dall’Avviso.
Il termine “congiuntamente” è da intendersi che l’impresa che svolge l’attività in oggetto singolarmente non potrebbe accedere al Fondo ma se la stessa è svolta insieme ad un’altra qualsiasi attività (purché ammissibile all’Avviso) può presentare richiesta di finanziamento agevolato.

Le caratteristiche del finanziamento agevolato sono le seguenti:

  • importo: 10.000,00 Euro;
  • durata minima: 12 mesi;
  • durata massima: 60 mesi;
  • preammortamento: solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi
  • durata preammortamento; massimo 12 mesi
  • tasso di interesse: zero;
  • rimborso: a rata mensile costante posticipata.
NO. Il finanziamento deve essere rimborsato entro un massimo di 60 mesi, che possono eventualmente includere tra uno e dodici mesi di preammortamento, qualora sia stata scelta una durata pari o superiore a ventiquattro mesi.
NO. Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.
Le richieste di finanziamento sono deliberate entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione o ritardi nella ricezione del DURC.
Dopo la sottoscrizione del contratto, secondo le modalità indicate nell’Avviso, l’erogazione del finanziamento viene effettuata in un’unica soluzione mediante bonifico bancario.
L’IBAN sarà indicato successivamente in sede di stipula del contratto di finanziamento
NO. Non si deve allegare i bilanci o la documentazione contabile relativa all’esercizio 2019, né è richiesta la compilazione sul portale delle maschere relative ai dati di bilancio.
È presente un messaggio che evidenzia che non è obbligatorio compilare tali dati.
Questo documento deve essere allegato solo per i liberi professionisti e il campo non è obbligatorio per le altre tipologie di richiedenti. I liberi professionisti devono allegare il documento scaricabile dal sito dell’Agenzia Delle Entrate al quale possono accedere con le credenziali in loro possesso.